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In questa pagina trovi una guida al Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005)

DIFFERENZE TRA GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE.

L’obbligatorietà rende differenti i due tipi di garanzia: la garanzia legale è obbligatoria ai sensi di legge ed obbliga il venditore ad intervenire per porre rimedio ai vizi del prodotto dallo stesso venduto; la garanzia convenzionale invece, nonostante sia prevista dall’articolo 133 del Cod. Cons., dipende esclusivamente dalla volontà del produttore di offrire un servizio supplementare e dalla volontà del consumatore di accettare tale proposta.

1. La garanzia legale

IL VENDITORE E’ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE PER QUALSIASI DIFETTO DII CONFORMITA’ ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE

Il Codice del Consumo prevede, ai sensi dell’articolo 130, che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e, ai sensi dell’articolo 132, per “il termine di due anni dalla consegna del bene”.

LA NORMATIVA E’ INDEROGABILE

E’ bene sottolineare che la normativa regolata dal Codice del Consumo è inderogabile.

LA TUTELA RIGUARDA QUALSIASI BENE DI CONSUMO

La tutela offerta dal legislatore europeo e nazionale riguarda qualsiasi bene di consumo oggetto di compravendita tra il consumatore ed il venditore, a prescindere dal metodo e la modalità con cui l’acquisto si è perfezionato; pertanto sono inclusi gli acquisti on-line, gli acquisti mediante televendita ovvero gli acquisti cosiddetti “porta-a-porta”.

LA GARANZIA VALE DUE ANNI

I termini di garanzia di due anni (ovvero di 24 mesi, come vedremo più avanti) decorrono dal momento in cui il consumatore può verificare che il bene dallo stesso acquistato sia conforme al contratto.

LO SCONTRINO FISCALE E’ LA PROVA DELL’ACQUISTO

A comprova del passaggio del bene di consumo, il venditore emette lo scontrino fiscale; cioè un documento obbligatorio per il venditore che indica luogo, data, bene venduto e dettagli del venditore. Per di più, lo scontrino può essere sostituito eventualmente anche da una copia dello stesso, in quanto la legge non prevede che la garanzia legale venga fornita esclusivamente in caso di esibizione dello scontrino stesso.

NOZIONE DI CONFORMITA’ DEL CONTRATTO

La nozione di conformità al contratto può essere tradotta in questo modo: 1) idoneità all’uso normale, 2) idoneità all’uso particolare; 3) conformità alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore; 4) qualità del bene corrispondente al campione od al modello presentato; 5) qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

TUTELE IN ASSENZA DI CONFORMITA’

Il consumatore ha il diritto di esperire, pertanto, le tutele rimediali disciplinate dal Codice del Consumo nel caso queste forme di conformità poc’anzi elencate non vengano rispettate (Si possono, in particolare, studiare i diversi casi a seconda della tipologia del prodotto: ad esempio la conformità riguarda anche l’installazione di un prodotto ovvero l’assemblaggio di questo. In questa eventualità, determinante è la cognizione del soggetto che ha provveduto all’installazione od all’assemblaggio del prodotto. Nel caso il bene venga installato o assemblato dal venditore,  permane la tutela rimediale in capo al consumatore; invece, nel caso fosse stato lo stesso consumatore, la responsabilità del venditore e/o produttore riguarda solo la dimostrazione che le istruzioni per il montaggio fossero state sfuorvianti e/o errate nell’indicazione delle modalità di montaggio del prodotto).

RIPRISTINO DELLA CONFORMITA’ A TITOLO GRATUITO

Il sistema dei rimedi è incentrato sul ripristino della conformità mediante diverse soluzioni che il legislatore concede alternativamente al consumatore: la sostituzione o la riparazione del bene. Tali operazioni devono essere concesse a titolo completamente gratuito, e tutte le spese necessarie per rimediare al danno subito dal consumatore devono essere, pertanto, sostenute interamente dal venditorE. il soggetto obbligato nei confronti del consumatore è esclusivamente il venditore diretto, il quale in seguito avrà la possibilità di agire mediante un’azione di regresso nei confronti del produttore.

QUANDO LA GARANZIA NON PUO’ ESSERE CONCESSA DAL VENDITORE

Si sottolinea, a tal proposito, che la garanzia non può essere concessa dal venditore nei soli casi di

1. prestazione rimediale oggettivamente impossibile ovvero

2. di eccessiva onerosità in capo allo stesso di porre “rimedio” alla non conformità del prodotto.

COSA FARE SE LA GARANZIA NON VIENE CONCESSA

Ai sensi dell’articolo 1453 c.c., l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale comporta la possibilità di sollevare dinanzi all’autorità competente la risoluzione del contratto, potendo altresì richiedere il risarcimento del danno. La risoluzione determina, quindi, la restituzione del prezzo corrisposto, la restituzione del bene acquistato ovvero l’estinzione delle obbligazioni ancora inadempiute; ai sensi dell’art. 130, comma 7, tale soluzione, unitamente alla richiesta di riduzione del prezzo, è ammessa esclusivamente nel caso in cui la riparazione e/o la sostituzione siano eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione e/o sostituzione in un termine congruo ovvero la precedente sostituzione o riparazione ha causato notevoli inconvenienti.

Il legislatore in ambito di vendita di beni di consumo, ai sensi dell’articolo 130 Cod. Cons. ha messo in secondo piano i suddetti rimedi permettendo, infatti, al consumatore di eliminare il vizio del prodotto attraverso sistemi alternativi quali la riparazione ovvero la sostituzione del bene acquistato.

La riparazione e/o la sostituzione fanno nascere in capo al consumatore il diritto di ottenere nuovamente la garanzia legale per ulteriori due anni, pertanto in caso insorgessero ulteriori vizi al prodotto successivamente alla riparazione ovvero alla sostituzione, il consumatore ha il diritto di esercitare i suddetti sistemi rimediali.

LA GARANZIA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO UN TERMINE CONGRUO

L’articolo 130, comma 5, del Cod. Cons. prevede inoltre che tali soluzioni rimediali “devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”

TERMINI ENTRO I QUALI DENUNCIARE I DIFETTI DEL PRODOTTO

Come già ricordato inizialmente, il termine per esperire le alternative concesse dal legislatore è di due anni dal giorno della consegna del prodotto a prescindere dalla tipologia di bene acquistato (A tal proposito, è bene sottolineare che anche i beni cosiddetti “durevoli” sono soggetti al termine biennale di garanzia). Il legislatore ha però limitato il periodo di denuncia in capo al consumatore; infatti, quest’ultimo ha l’onere di denunciare i difetti entro due mesi dalla scoperta dei difetti, pena la decadenza dei sistemi rimediali di cui all’articolo 130 del Cod. Cons..

Si segnala, quindi, che il termine di due anni si estende di altri due mesi per evitare il paradosso che il giorno della scoperta del vizio possa coincidere con la decadenza del termine biennale di garanzia.

ONERI DEL CONSUMATORE

Al fine di ottenere i suddetti rimedi, ebbene, il consumatore ha l’onere di dimostrare (1) l’effettivo vizio del bene di consumo, (2) che tale vizio sussisteva la momento della consegna del bene (onere non necessario nel caso i vizi si presentino nel termine di sei mesi), (3) che si sia manifestato entro due anni dal giorno di consegna, ed infine (4) che il bene sia stato acquistato dallo stesso soggetto a cui si chiede di riparare o sostituire il prodotto viziato.

A tal proposito, il legislatore non ha previsto forme particolari di denuncia dei vizi al venditore, lasciando liberamente il consumatore di scegliere la modalità più efficaci per ottenere i sistemi rimediali. (In tal senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 2000/6324 ha confermato che “la denuncia dei vizi della cosa venduta non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi (…) poiché una denuncia generica può essere idonea allo scopo (…)”)

1. La garanzia convenzionale o commerciale

Il legislatore ha permesso che possa essere proposto al consumatore un ulteriore periodo di garanzia, successivo al periodo obbligatorio biennale; proprio l’obbligatorietà scinde i due tipi di garanzia, infatti la garanzia legale, come già chiarito, è obbligatoria ai sensi di legge ed obbliga il venditore ad intervenire per porre rimedio ai vizi del prodotto dallo stesso venduto, invece, la garanzia convenzionale dipende esclusivamente dalla volontà del produttore di offrire un servizio supplementare e dalla volontà del consumatore di accettare tale proposta.

Nel caso venisse formulata l’offerta per prolungare il periodo di garanzia, questa deve avere i requisiti indicati all’articolo 133 del Cod. Cons., cioè (a) le specifiche dei diritti in capo al consumatore, (b) l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere, in modo chiaro e preciso, (c) deve essere scritta in lingua italiana. In caso di mancanza di uno di questi requisiti, il consumatore è comunque legittimato ad esercitare la garanzia offerta.

La prassi prevede che la garanzia convenzionale venga offerta a fronte del pagamento di un importo iniziale, deciso dall’offerente sulla base del valore del bene di consumo oggetto del contratto, assimilando, pertanto, l’offerta svolta dal produttore ad un contratto assicurativo.

Garanteasy.com – Il procedimento di tutela per il consumatore

LA TUTELA DEL CONSUMATORE

La tutela offerta al consumatore nel caso non venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la garanzia legale ai sensi degli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo è regolata sia dallo stesso D.Lgs 206/2005 (“Cod. Cons.”) sia dalle leggi civilistiche.

Più in generale, la legge prevede diversi soggetti che tutelano il consumatore a seconda dell’ambito dell’illecito subito, in alternativa alle autorità giudiziarie ordinarie; infatti, nel caso di controversia sorta ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“Legge Privacy”), l’autorità competente è individuata nel Garante per la Protezione dei Dati Personali; in ordine all’ambito delle comunicazioni, il consumatore potrà attivare il procedimento dinanzi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; ovvero in caso di controversie inerenti all’ambito delle assicurazioni, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.[1]

IL RUOLO DELL’AGCM

In ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, conflitti di interesse e di tutela della concorrenza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge sicuramente un ruolo primario. L’attivazione dei procedimenti dinanzi all’AGCM avviene tramite segnalazioni che possono essere effettuate dal singolo consumatore, dalle associazioni di categoria, dalle forze di polizia o vigilanza a loro volta attivate dai singoli soggetti privati, ovvero d’ufficio.

STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVI

Il Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 141, prevede altresì una forma di composizione extragiudiziale della controversia sorta tra il consumatore ed il venditore.

La norma fa riferimento a qualsiasi strumento di giustizia alternativa, quali la negoziazione, la conciliazione, la mediazione, e la transazione, anche per via telematica. Si tratta di metodi di soluzione delle controversie tra venditore e consumatore in grado di fornire soluzioni veloci e flessibili, dal momento che il contenuto della decisione può essere atipico.

ATTIVAZIONE DI AZIONI COLLETTIVE

In ultima analisi, è doveroso un cenno di riferimento alla normativa prevista con la modifica del Codice del Consumo, in merito dell’attivazione delle azioni collettive risarcitorie in vigore dal 1 gennaio 2010, in seguito all’approvazione della Legge Finanziaria, art. 2, comma 445.

Questa azione può essere esercitata per sanare gli illeciti commessi a partire dal 16 agosto 2009.

Essa consiste in un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori, che agiscono in nome proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori.

L’azione si promuove con ricorso presentato al tribunale da parte del consumatore, assistito da un legale. Gli altri consumatori interessati, titolari di un diritto di contenuto identico ed omogeneo, possono aderire all’azione collettiva già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio di un legale. Resta salva la possibilità di promuovere un’azione individuale per la tutela dei propri diritti, ma questa soluzione impedisce di aderire alla azione collettiva.

L’azione collettiva risarcitoria può essere proposta da tutti quei consumatori che abbiano subito le conseguenze dannose di condotte o pratiche commerciali scorrette, che abbiano acquistato un prodotto dannoso o pericoloso oppure che si trovino nella stessa situazione di pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

Questo tipo di azione risarcitoria si rivela molto vantaggiosa ed efficace nel caso in cui molte persone subiscono un danno di portata economicamente modesta: essa consente di abbattere i costi derivanti dall’esercizio dell’azione e permette al singolo consumatore di acquisire maggiore forza nei confronti delle grandi imprese. I procedimenti qui sopra analizzati, però, non interessano in particolar modo il consumatore al quale non è stata concessa la garanzia legale dal venditore; infatti, le problematiche relative alla tutela del consumatore riguardano soprattutto la possibilità per l’acquirente di far valere i propri diritti nel momento in cui non venissero riconosciuti dal venditore anche per somme esigue.

LA DENUNCIA ALLA POLIZIA E’ LA FORMA DI TUTELA PIU’ IMMEDIATA E NON ONEROSA

Infatti, la forma di tutela più immediata, e non onerosa, in questo caso per il consumatore si identifica con la denuncia alle forze di polizia, in particolar modo alla Guardia di Finanza la quale sulla segnalazione dell’illecito del soggetto interessato interverrà per cercare di porre rimedio all’inadempimento da parte del venditore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, COMPORTA DEI COSTI PER IL CONSUMATORE

In alternativa, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del professionista citando lo stesso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, Tribunale ovvero Giudice di Pace, con il fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita del bene di consumo. Questa soluzione comporta dei costi in capo al consumatore che, a seconda del valore della controversia possono essere più o meno onerosi, sia per quanto riguarda il dovuto incarico ad un legale che rappresenti lo stesso durante il giudizio, sia i costi “vivi” di accesso alla procedura civile.

DALLA PARTE DEL VENDITORE

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei negozianti in cui lamentavano le loro difficoltà nel ricevere supporto da parte del produttore. Abbiamo cosi riassunto in pochi punti quali sono i diritti che un negoziante può esercitare nei confronti del produttore.

I DIRITTI DEL VENDITORE

A seguire i link ai testi di legge del Codice del Codice che si compone di 6 parti:

Parte I (artt. 1-3): si trovano i diritti fondamentali e le definizioni;

Parte II (artt. 4-32): le norme sull’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità;

Parte III (artt. 33-101): i contratti di consumo;

Parte IV (artt. 102-135): la disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti;

Parte V (artt. 136-141): le associazioni dei consumatori, l’accesso alla giustizia e la class-action;

Parte VI (artt. 142-146): le disposizioni finali.